Sentenza 23/1982 (ECLI:IT:COST:1982:23)
Massima numero 10089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  19/01/1982;  Decisione del  19/01/1982
Deposito del 04/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9976


Titolo
SENT. 23/82. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - PERSONALE NAVIGANTE - DURATA DEL RIPOSO SETTIMANALE PER VENTIQUATTRO ORE CONSECUTIVE - ESSENZIALITA' DELLA CONTINUITA' DI TALE DURATA - INFRAZIONABILITA'.

Testo
Affinche' l'interruzione del lavoro per il godimento del riposo settimanle risulti effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psico-fisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivita' ricreative per se' e per la famiglia - che e' lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale - e' necessario che detto riposo non coincida nemmeno in parte con quello giornaliero e si svolga per ventiquattro ore consecutive. Viola pertanto l'art. 36 Cost. la prevista non consecutivita' delle ventiquattro ore di riposo settimanale per il personale di navigazione (rispetto al quale non si impone necessariamente il frazionamento di tale periodo, potendo siffatta operazione essere evitata mediante predisposizione di opportuni turni di sospensione dell'attivita' lavorativa), senza che tale conclusione contrasti con le precedenti decisioni di infondatezza relative alla norma contenente detta previsione (art. 1, secondo comma della legge n. 370 del 1934), poiche' le medesime non riguardavano la consecutivita' delle ventiquattro ore di riposo settimanale, bensi' la coincidenza di questo riposo con un giorno festivo e la sua periodicita' (ogni sette giorni). - V. S. nn. 76/1962; 150 /1967; 102/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27