Ordinanza 25/1982 (ECLI:IT:COST:1982:25)
Massima numero 14527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
19/01/1982; Decisione del
19/01/1982
Deposito del 04/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 25/82. FORZE ARMATE - DISCIPLINA MILITARE - PUNIBILITA' DELLA DOMANDA, ESPOSTO E RECLAMO COLLETTIVO SCRITTO O VERBALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DELLA LIBERTA' DI STAMPA, DELLO SPIRITO DEMOCRATICO CHE DEVE INFORMARE L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE E DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - NUOVE NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 25/82. FORZE ARMATE - DISCIPLINA MILITARE - PUNIBILITA' DELLA DOMANDA, ESPOSTO E RECLAMO COLLETTIVO SCRITTO O VERBALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DELLA LIBERTA' DI STAMPA, DELLO SPIRITO DEMOCRATICO CHE DEVE INFORMARE L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE E DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - IUS SUPERVENIENS - NUOVE NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 180, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' infatti sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale, negli artt. 3 e 9, stabilisce che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, e che gli stessi possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione; inoltre, l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40, cod. pen. mil. pace, ed il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai fini della medesima legge, esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 180, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' infatti sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale, negli artt. 3 e 9, stabilisce che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, e che gli stessi possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione; inoltre, l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40, cod. pen. mil. pace, ed il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai fini della medesima legge, esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
co. 1
Costituzione
art. 52
co. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte