Sentenza 28/1982 (ECLI:IT:COST:1982:28)
Massima numero 11651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  20/01/1982;  Decisione del  20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11652


Titolo
SENT. 28/82 A. MINORANZE LINGUISTICHE - PROCESSO PENALE - USO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' SALVO DEROGHE A TUTELA DELLE MINORANZE ALLOGLOTTE - PREVISIONE PER LE MINORANZE LINGUI- STICHE DEL TRENTINO ALTO-ADIGE E DELLA VALLE D'AOSTA - MANCANZA DI UNA ANALOGA DEROGA PER LA MINORANZA SLOVENA DEL TERRITORIO DI TRIESTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 6 COST. E 3 STAT. F.V.G. - ESCLUSIONE.

Testo
Il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua da usare obbligatoriamente nell'esercizio delle attribuzioni dei pubblici uffici, salve le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, e` confermato per implicito dalla Costituzione ed e` testualmente previsto negli Statuti speciali del Trentino Alto-Adige (art. 84) e della Valle d'Aosta (art. 38). L'art. 137, primo comma, c.p.p., che impone l'uso della lingua italiana nel processo penale, non viola pertanto l'art. 3 Cost., per ingiustificata disparita` di trattamento tra gli appartenenti alle minoranze di lingua slovena nel territorio di Trieste e gli appartenenti alle minoranze alloglotte del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Regione Friuli Venezia-Giulia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

Altri parametri e norme interposte