Sentenza 28/1982 (ECLI:IT:COST:1982:28)
Massima numero 11652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/01/1982; Decisione del
20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11651
Titolo
SENT. 28/82 B. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA - ARTT. 3 E 6 COST. E 3 ST. REG. F.V.G. - NATURA DI NORME DIRETTIVE E DALL'APPLICAZIONE DIFFERITA - RISERVA AL LEGISLATORE - NORME LEGISLATIVE CHE QUALIFICANO LA POPOLAZIONE SLOVENA DEL TERRITORIO DI TRIESTE COME "MINORANZA RICONOSCIUTA" - NORME PARAMETRO INVOCATE - OPERATIVITA' - ART. 137, TERZO COMMA, C.P.P. - SANZIONI PENALI PER IL NON USO DELLA LINGUA ITALIANA - INAPPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 28/82 B. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA - ARTT. 3 E 6 COST. E 3 ST. REG. F.V.G. - NATURA DI NORME DIRETTIVE E DALL'APPLICAZIONE DIFFERITA - RISERVA AL LEGISLATORE - NORME LEGISLATIVE CHE QUALIFICANO LA POPOLAZIONE SLOVENA DEL TERRITORIO DI TRIESTE COME "MINORANZA RICONOSCIUTA" - NORME PARAMETRO INVOCATE - OPERATIVITA' - ART. 137, TERZO COMMA, C.P.P. - SANZIONI PENALI PER IL NON USO DELLA LINGUA ITALIANA - INAPPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Gli artt. 3 e 6 della Costituzione e 3 dello St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia non possono, di per se` stessi, attesa la loro natura di norme direttive e dall'applicazione differita, garantire una specifica tutela agli appartenenti a singole minoranze linguistiche. L'esame del complesso delle norme legislative vigenti consente di qualificare la popolazione di lingua slovena del territorio di Trieste come "minoranza riconosciuta"; cio` e` sufficiente a conferire immediata operativita` alle norme parametro invocate sicche` l'uso della lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza stessa - anche nei rapporti con le locali autorita` giurisdizionali - non puo` essere sanzionato penalmente. Ad essi non e` quindi applicabile l'art. 137, terzo co., c.p.p., sia che si voglia in cio` ravvisare un caso di esclusione della punibilita` da esercizio del diritto, sia che si propenda per una delimitazione ex ante, nella sfera soggettiva, della operativita` della norma penale (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, terzo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia).
Gli artt. 3 e 6 della Costituzione e 3 dello St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia non possono, di per se` stessi, attesa la loro natura di norme direttive e dall'applicazione differita, garantire una specifica tutela agli appartenenti a singole minoranze linguistiche. L'esame del complesso delle norme legislative vigenti consente di qualificare la popolazione di lingua slovena del territorio di Trieste come "minoranza riconosciuta"; cio` e` sufficiente a conferire immediata operativita` alle norme parametro invocate sicche` l'uso della lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza stessa - anche nei rapporti con le locali autorita` giurisdizionali - non puo` essere sanzionato penalmente. Ad essi non e` quindi applicabile l'art. 137, terzo co., c.p.p., sia che si voglia in cio` ravvisare un caso di esclusione della punibilita` da esercizio del diritto, sia che si propenda per una delimitazione ex ante, nella sfera soggettiva, della operativita` della norma penale (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 137, terzo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 3 St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
Altri parametri e norme interposte