Sentenza 29/1982 (ECLI:IT:COST:1982:29)
Massima numero 9688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/01/1982; Decisione del
20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/82. REATI MILITARI, RIVOLTA, AMMUTINAMENTO, SEDIZIONE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO, ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C. PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 29/82. REATI MILITARI, RIVOLTA, AMMUTINAMENTO, SEDIZIONE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO, ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C. PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81
La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 52
co. 2
Altri parametri e norme interposte