Rilevanza della questione incidentale - Ininfluenza delle vicende sopravvenute all'ordinanza di rimessione - Applicabilità al giudizio di parificazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 da parte del Consiglio regionale non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia del giudice contabile nel corso del giudizio di parificazione del citato rendiconto, in base al principio di ininfluenza delle vicende sopravvenute all'ordinanza di rimessione sul giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale, sancito dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La parifica costituisce esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, qualificandosi quale giudizio, sia pure ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Nel suo ambito peculiare possono essere sollevate questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. (Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 89 del 2017 e n. 181 del 2015).
Il giudizio di legittimità costituzionale instaurato in via incidentale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali sono comprese anche la definizione stragiudiziale della controversia o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, del giudizio rimasto sospeso davanti al giudice a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014 e n. 120 del 2013).