Sentenza 30/1982 (ECLI:IT:COST:1982:30)
Massima numero 16200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/01/1982; Decisione del
20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/82 A. CODICE PENALE MILITARE DI PACE - IMPUGNATIVA DELL'INTERO TESTO LEGISLATIVO - RITUALITA'- CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 30/82 A. CODICE PENALE MILITARE DI PACE - IMPUGNATIVA DELL'INTERO TESTO LEGISLATIVO - RITUALITA'- CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La proposizione di una questione di legittimita' costituzionale riguardante un intero testo legislativo nel suo complesso puo' ritenersi rituale solo quando si tratti di norme intimamente collegate le une con le altre, sicche' non e' dato enucleare singole disposizioni, ma tutte devono essere considerate nel loro insieme in ordine al sistema che pongono ed attuano. Cio' non si verifica nel caso di specie, atteso che gli artt. 14 (soggezione alla legge penale militare degli estranei alle Forze Armate che concorrono a commettere reati militari) e 182 (delitto di attivita' sediziosa) del codice penale militare di pace, specificamente impugnati unitamente all'intero testo del codice, sono indipendenti da tutte le altre norme del codice stesso, e queste ultime, a loro volta, sono sicuramente inapplicabili e quindi irrilevanti nel giudizio a quo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'intero codice penale militare di pace approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, Cost.). - S. nn. 78/1958, 44/1959, 38/1960, 35/1961, 53/1962, 64/1963, 75/1963, 38/1965.
La proposizione di una questione di legittimita' costituzionale riguardante un intero testo legislativo nel suo complesso puo' ritenersi rituale solo quando si tratti di norme intimamente collegate le une con le altre, sicche' non e' dato enucleare singole disposizioni, ma tutte devono essere considerate nel loro insieme in ordine al sistema che pongono ed attuano. Cio' non si verifica nel caso di specie, atteso che gli artt. 14 (soggezione alla legge penale militare degli estranei alle Forze Armate che concorrono a commettere reati militari) e 182 (delitto di attivita' sediziosa) del codice penale militare di pace, specificamente impugnati unitamente all'intero testo del codice, sono indipendenti da tutte le altre norme del codice stesso, e queste ultime, a loro volta, sono sicuramente inapplicabili e quindi irrilevanti nel giudizio a quo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'intero codice penale militare di pace approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, Cost.). - S. nn. 78/1958, 44/1959, 38/1960, 35/1961, 53/1962, 64/1963, 75/1963, 38/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte