Sentenza 30/1982 (ECLI:IT:COST:1982:30)
Massima numero 16207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/01/1982; Decisione del
20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/82 B. REATI MILITARI - ATTIVITA' SEDIZIOSA - COMMISSIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE - APPLICABILITA' DELLA LEGGE PENALE MILITARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 30/82 B. REATI MILITARI - ATTIVITA' SEDIZIOSA - COMMISSIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE - APPLICABILITA' DELLA LEGGE PENALE MILITARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, c.p.m.p., sollevata per violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., in quanto, nella specie, le persone estranee alle Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso giudice a quo (Pretore di Messina), che l'ordinanza di rimessione considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al Tribunale militare.
Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, c.p.m.p., sollevata per violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., in quanto, nella specie, le persone estranee alle Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso giudice a quo (Pretore di Messina), che l'ordinanza di rimessione considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al Tribunale militare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte