Sentenza 30/1982 (ECLI:IT:COST:1982:30)
Massima numero 16212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  20/01/1982;  Decisione del  20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16200  16207  16210


Titolo
SENT. 30/82 D. REATI MILITARI - ATTIVITA' SEDIZIOSA - FATTISPECIE - SUPPOSTA CONFIGURABILITA' ANCHE NEI CASI DI LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La condotta sanzionata dall'art. 182 c.p.m.p., concernente il reato di attivita' sediziosa, correttamente valutata, non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta come tale dalla garanzia costituzionale della liberta' di manifestazione del pensiero. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 182 c.p.m.p., sollevata sul presupposto che secondo la prevalente giurisprudenza, sarebbe sufficiente ad integrare il reato di cui trattasi ogni critica andata oltre l'intenzione di reclamare pretesi diritti per disfunzioni di ordine materiale ed interessante il comportamento dei superiori - perche' ritenuto arbitrario, repressivo o diretto a realizzare discriminazioni politiche - ovvero temi di propaganda politica). - S. n. 71/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte