Sentenza 31/1982 (ECLI:IT:COST:1982:31)
Massima numero 16322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/01/1982; Decisione del
20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ESAME DELLA CORTE - LIMITI.
SENT. 31/82 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ESAME DELLA CORTE - LIMITI.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, dovendo la questione sollevata venire esaminata in relazione allo specifico oggetto del giudizio a quo, non possono essere presi in considerazione dalla Corte argomenti ad esso non riferibili. (Nella specie, l'argomento che per la configurabilita' del reato di adunanza arbitraria di militari di cui al censurato art. 184, secondo comma, c.p.m.p., sarebbe sufficiente la partecipazione all'adunanza di solo due militari, quando nel caso oggetto nel giudizio a quo risultano aver partecipato all'adunanza quattro militari). - S. nn. 42/1981, 137/1980, 151/1980.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, dovendo la questione sollevata venire esaminata in relazione allo specifico oggetto del giudizio a quo, non possono essere presi in considerazione dalla Corte argomenti ad esso non riferibili. (Nella specie, l'argomento che per la configurabilita' del reato di adunanza arbitraria di militari di cui al censurato art. 184, secondo comma, c.p.m.p., sarebbe sufficiente la partecipazione all'adunanza di solo due militari, quando nel caso oggetto nel giudizio a quo risultano aver partecipato all'adunanza quattro militari). - S. nn. 42/1981, 137/1980, 151/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte