Sentenza 31/1982 (ECLI:IT:COST:1982:31)
Massima numero 16323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  20/01/1982;  Decisione del  20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16322  16324  16325


Titolo
SENT. 31/82 B. DIRITTI DI LIBERTA' - ESERCIZIO - LIMITI. LIBERTA' DI RIUNIONE - LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESERCIZIO DA PARTE DI MILITARI - LIMITI - FONDAMENTO.

Testo
Ogni diritto di liberta' previsto dalla Costituzione implica la imposizione di limiti e condizioni per la necessita' di evitare che, attraverso il relativo esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale. Cosi' per cio' che riguarda, in particolare, il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, senza armi e di manifestare liberamente il proprio pensiero (artt. 17 e 21 Cost.) rispetto ai beni tutelati dall'art. 52 Cost., concernente il dovere di difesa della Patria, che e' specificazione del piu' generico dovere dei cittadini di fedelta' alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54 Cost.) consistente in primo luogo nell'obbligo di servizio militare, organizzato nelle Forze Armate, presidio dell'indipendenza e della liberta' della Nazione. - S. nn. 16/1973, 20/1974, 86/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte