Sentenza 32/1982 (ECLI:IT:COST:1982:32)
Massima numero 9979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  20/01/1982;  Decisione del  20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSUNTORIE NELLE FERROTRAMVIE IN REGIME DI CONCESSIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA QUESTIONE SENZA ALCUNA DIMOSTRAZIONE DELLA SUA PREGIUDIZIALITA' RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale della l. 3 febbraio 1965, n. 14 (contenente la regolamentazione delle assuntorie delle stazioni e dei passaggi a livello nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione) sollevata sostenendo che, essendo tale rapporto inquadrato dal legislatore tra quelli di lavoro autonomo, il lavoratore-assuntore sarebbe privo delle garanzie di cui agli artt. 39 e 40 Cost.. La legittimita` di tale legge e` stata gia` riconosciuta dalla Corte (sent. n. 51 del 1967) prescindendo dalla natura del rapporto. - cfr. S. n. 51/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte