Sentenza 33/1982 (ECLI:IT:COST:1982:33)
Massima numero 9804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/01/1982;  Decisione del  20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9805


Titolo
SENT. 33/82 A. IMPIEGO PUBBLICO - SANITARIO - ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - NON COSTITUISCE ELEMENTO IMMUTABILE DELLO STATUS DEL DIPENDENTE - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 60, LETT. A), E 135 - ASSUNTO ECCESSO DAI CRITERI DIRETTIVI STABILITI NELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 12 FEBBAIO 1968, N. 132 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Si deve escludere che, all'epoca in cui fu emanata la legge delegata (d.P.R.) n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) l'eta` per il collocamento a riposo costituisse un elemento immutabile dello status del dipendente, e cioe`, non una semplice aspettativa, ma un diritto quesito di fronte al quale deve cedere la potesta` della pubblica amministrazione di operare le scelte organizzative ritenute necessarie in vista del suo buon andamento (art. 97 Cost.). Pertanto ben poteva il legislatore delegato determinare con disposizione generale e senza eccezioni l'eta` per il collocamento a riposo in 65 anni per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa e in 60 anni per il restante personale. (Non fondatazza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 60 lett. a) e 135 del d.P.R. n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), proposta assumendo che la norma contenuta nel primo articolo, disponendo il collocamento a riposo rispettivamente a 65 anni per il personale sanitario (nonche` tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa) e a 60 anni per il restante personale, e la norma contenuta nel secondo articolo, dichiarando "abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto", contrastino con il principio direttivo indicato nell'art. 42 della legge delega n. 132 del 1968 ("in ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia` in servizio"), cioe` con il diritto a restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 legge 10 maggio 1964 n. 336; art. unico legge 20 febbraio 1956, n. 68).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte