Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Thema decidendum - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione - Preclusione, a seguito di parificazione degli esercizi precedenti - Esclusione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Thema decidendum - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione - Preclusione, a seguito di parificazione degli esercizi precedenti - Esclusione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Il giudizio di parificazione inerente a capitoli di spesa contenuti nel rendiconto relativo a un dato esercizio finanziario non può ritenersi precluso per effetto delle decisioni di parifica relative ad esercizi finanziari diversi, considerata la particolarità dei contenuti dei rendiconti generali annuali. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento all'esercizio finanziario 2018 per l'asserita preclusione derivante dalle precedenti pronunce di parifica rese dal giudice contabile e convalidate dal Consiglio regionale con le leggi annuali di approvazione del rendiconto deliberate dal 2013 al 2017).
Il giudizio di parificazione inerente a capitoli di spesa contenuti nel rendiconto relativo a un dato esercizio finanziario non può ritenersi precluso per effetto delle decisioni di parifica relative ad esercizi finanziari diversi, considerata la particolarità dei contenuti dei rendiconti generali annuali. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento all'esercizio finanziario 2018 per l'asserita preclusione derivante dalle precedenti pronunce di parifica rese dal giudice contabile e convalidate dal Consiglio regionale con le leggi annuali di approvazione del rendiconto deliberate dal 2013 al 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/12/1982
n. 58
art. 1
co.
legge della Regione Emilia Romagna
30/04/2015
n. 2
art. 15
co. 3
legge della Regione Emilia Romagna
29/07/2016
n. 13
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte