Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43111  43113  43114  43115  43116  43117  43118  43119  43120  43121  43124  43125


Titolo
Thema decidendum - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione - Preclusione, a seguito di parificazione degli esercizi precedenti - Esclusione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Il giudizio di parificazione inerente a capitoli di spesa contenuti nel rendiconto relativo a un dato esercizio finanziario non può ritenersi precluso per effetto delle decisioni di parifica relative ad esercizi finanziari diversi, considerata la particolarità dei contenuti dei rendiconti generali annuali. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento all'esercizio finanziario 2018 per l'asserita preclusione derivante dalle precedenti pronunce di parifica rese dal giudice contabile e convalidate dal Consiglio regionale con le leggi annuali di approvazione del rendiconto deliberate dal 2013 al 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 1  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  30/04/2015  n. 2  art. 15  co. 3

legge della Regione Emilia Romagna  29/07/2016  n. 13  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte