Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Disciplina del concorso interno per l'accesso alle funzioni superiori - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, autonomia e indipendenza e imparzialità dei giudici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dell’art. 11, commi 4-ter e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano le sanzioni disciplinari per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia, le questioni sono inammissibili in quanto non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.