Sentenza 33/1982 (ECLI:IT:COST:1982:33)
Massima numero 9805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
20/01/1982; Decisione del
20/01/1982
Deposito del 11/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9804
Titolo
SENT. 33/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PESONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI - ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - LEGGE 10 MAGGIO 1964, N. 336, ART. 6 - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SUBORDINATA ALLA VIGENZA DELLA DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA.
SENT. 33/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PESONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI - ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - LEGGE 10 MAGGIO 1964, N. 336, ART. 6 - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SUBORDINATA ALLA VIGENZA DELLA DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA.
Testo
La norma che limita ai primari di ruolo il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 l. 10 maggio 1964 n. 336), non e`, piu` vigente dopo che il d.P.R. n. 130 del 1969 ha fissato al compimento del sessantacinquesimo anno il momento del collocamento a riposo, ed il successivo art. 135 ha stabilito che siano abrogate tutte le norme incompatibili con le statuizioni del decreto medesimo. (Non ammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336, proposta sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento per la parte in cui la norma contenuta in tale articolo limita ai primari di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della detta legge il diritto ad essere mantenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta`, non estendendo il beneficio ai primari incaricati).
La norma che limita ai primari di ruolo il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 l. 10 maggio 1964 n. 336), non e`, piu` vigente dopo che il d.P.R. n. 130 del 1969 ha fissato al compimento del sessantacinquesimo anno il momento del collocamento a riposo, ed il successivo art. 135 ha stabilito che siano abrogate tutte le norme incompatibili con le statuizioni del decreto medesimo. (Non ammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336, proposta sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento per la parte in cui la norma contenuta in tale articolo limita ai primari di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della detta legge il diritto ad essere mantenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta`, non estendendo il beneficio ai primari incaricati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte