Sentenza 36/1982 (ECLI:IT:COST:1982:36)
Massima numero 11654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  22/01/1982;  Decisione del  22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11653  11655  11656


Titolo
SENT. 36/82 B. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DELIBERA LEGISLATIVA COMPORTANTE NOVAZIONE DELLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DI PRECEDENTE LEGGE REGIONALE - IMPUGNAZIONE IN PARTE QUA PER OTTENERE SENTENZA ADDITIVA - UTILITA' DEL GIUDIZIO COSTITUZIONALE.

Testo
Il giudizio costituzionale viene inutiliter promosso quando la mancata impugnazione di norme precedenti rende vana l'impugnazione di norme successive. Cio` va tuttavia escluso nei casi in cui la delibera legislativa, che comporti novazione delle corrispondenti disposizioni di una precedente legge - nella specie regionale - venga impugnata soltanto in parte qua, chiedendosi alla Corte una pronuncia sostanzialmente additiva. - cfr. S.n. 44/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte