Sentenza 36/1982 (ECLI:IT:COST:1982:36)
Massima numero 11655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 36/82 C. SCUOLA STATALE E PRIVATA - ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBERTA' DI SCELTA DEL TIPO DI SCUOLA - OBBLIGO DELLA REPUBBLICA DI ASSUMERE GLI ONERI NECESSARI AL SUO ESERCIZIO - INSUSSISTENZA - SCUOLA STATALE O PARIFICATA E SCUOLA PRIVATA - OPZIONE FRA SITUAZIONI NETTAMENTE DIFFERENZIATE - NON OMOGENEITA' DEI TERMINI POSTI A RAFFRONTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 36/82 C. SCUOLA STATALE E PRIVATA - ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBERTA' DI SCELTA DEL TIPO DI SCUOLA - OBBLIGO DELLA REPUBBLICA DI ASSUMERE GLI ONERI NECESSARI AL SUO ESERCIZIO - INSUSSISTENZA - SCUOLA STATALE O PARIFICATA E SCUOLA PRIVATA - OPZIONE FRA SITUAZIONI NETTAMENTE DIFFERENZIATE - NON OMOGENEITA' DEI TERMINI POSTI A RAFFRONTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
Testo
La garanzia costituzionale della liberta` di scelta del tipo di scuola non comporta l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitarla. Tale liberta` di scelta non e` quindi violata dalla legge regionale che esclude dalle provvidenze assistenziali - trasporto gratuito - coloro che preferiscano frequentare scuole diverse da quelle statali o parificate. Cio` in quanto, nella scelta tra scuole statali o parificate da una parte e scuole di diverso tipo dall'altra, non e` dato ravvisare identita` o omogeneita` dei termini messi a raffronto, sicche` non sussiste disparita` di trattamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale siciliana 13 gennaio 1978, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.).
La garanzia costituzionale della liberta` di scelta del tipo di scuola non comporta l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitarla. Tale liberta` di scelta non e` quindi violata dalla legge regionale che esclude dalle provvidenze assistenziali - trasporto gratuito - coloro che preferiscano frequentare scuole diverse da quelle statali o parificate. Cio` in quanto, nella scelta tra scuole statali o parificate da una parte e scuole di diverso tipo dall'altra, non e` dato ravvisare identita` o omogeneita` dei termini messi a raffronto, sicche` non sussiste disparita` di trattamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale siciliana 13 gennaio 1978, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 3
Costituzione
art. 34
co. 2
Altri parametri e norme interposte