Sentenza 37/1982 (ECLI:IT:COST:1982:37)
Massima numero 9980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  22/01/1982;  Decisione del  22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9981


Titolo
SENT. 37/82 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI IN GENERE - AUMENTI - ESCLUSIONE DALL'AUMENTO DEL 10% DELLE PENSIONI CON DECORRENZA POSTERIORE AL 31 DICEMBRE 1968, LIQUIDATE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI ANTERIORMENTE ALL'1 MAGGIO 1968 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. E CON ASSORBIMENTO DEL PROFILO RIGUARDANTE L'ART. 38 COST.), DI CUI ALLA SENTENZA N. 37 DEL 1977 - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione degli interessati) in base al sistema contributivo. Con sentenza n. 37 del 1977 tale norma e` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il profilo riguardante l'art. 38 Cost.) nella parte denunciata. - cfr. S. n. 37/1977

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte