Sentenza 37/1982 (ECLI:IT:COST:1982:37)
Massima numero 9981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  22/01/1982;  Decisione del  22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9980


Titolo
SENT. 37/82 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI RILIQUIDATE IN FORMA RETRIBUTIVA, A CARICO DELL'ASSISTENZA GENERALE OBBLIGATORIA, SULLA BASE DI NUOVI CRITERI - ESCLUSIONE DELLA RILIQUIDAZIONE PER I TITOLARI DI PENSIONI LIQUIDATE IN FORMA CONTRIBUTIVA CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 APRILE 1968 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La regola della equiparazione della contribuzione obbligatoria a quella volontaria rappresenta una costante del sistema previdenziale, derogata soltanto dal d.P.R. n. 488 del 1968, e ripristinata dalla l. n. 153 del 1969, in attuazione della quale il d.P.R. n. 1432 del 1971, da un lato (art. 9) ha disposto che per future liquidazioni in forma retributiva operasse il principio della equiparazione e dall'altro (art.1), con riguardo alle situazioni pregresse, onde sanare eventuali sperequazioni, ha offerto la possibilita` ai titolari di pensione retributiva, integrata con la quota derivante dai versamenti volontari, di trovare ristoro del danno sofferto per la mancata parificazione, conseguendo, se piu` vantaggioso, il trattamento calcolato sulla base delle nuove disposizioni, con decorrenza dall'1 luglio 1972. Si e` cosi` concesso ai titolari di pensione retributiva integrata di conseguire, se piu` vantaggiosa, una pensione unica, sempre retributiva, ma con il concorso di contributi volontari parificati a quelli obbligatori, mentre la stessa possibilita` non e` stata offerta a quei pensionati che, avvalendosi della stessa possibilita` di opzione consentita dal d.P.R. n. 488 del 1968 si erano determinati a favore della pensione contributiva. E' percio` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il riferimento all'art. 38 Cost.) - il combinato disposto degli artt. 9 e 14 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte