Sentenza 38/1982 (ECLI:IT:COST:1982:38)
Massima numero 12134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 38/82. PROCESSO PENALE - IMPUTATO - FACOLTA' DI CHIEDERE LA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA.
SENT. 38/82. PROCESSO PENALE - IMPUTATO - FACOLTA' DI CHIEDERE LA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA.
Testo
L'esclusione dell'imputato dalla facolta' di chiedere la citazione del responsabile civile, risultante dagli artt. 107 e 110 c.p.p., non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' nel processo penale la presenza del responsabile civile e' collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui e' preordinato il processo stesso, di talche' la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla citazione di tale soggetto razionalmente riflette la diversita' delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che puo' liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile; l'imputato non ha, invece, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare in quella sede e potra', se mai, rivalersi, nei limiti consentiti, nei confronti del responsabile civile in via di regresso, ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla sentenza di condanna. Le caratteristiche differenziali ora evidenziate valgono pure ad escludere che la mancata possibilita' di citazione del responsabile civile da parte dell'imputato assuma una portata lesiva del suo diritto di difesa, poiche', non avendo l'imputato pretese da far valere in sede di giudizio penale nei confronti del responsabile civile, non e' ipotizzabile una limitazione del diritto stesso in relazione alla preclusione censurata. S. 55/1971, 99/1973.
L'esclusione dell'imputato dalla facolta' di chiedere la citazione del responsabile civile, risultante dagli artt. 107 e 110 c.p.p., non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' nel processo penale la presenza del responsabile civile e' collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui e' preordinato il processo stesso, di talche' la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla citazione di tale soggetto razionalmente riflette la diversita' delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che puo' liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile; l'imputato non ha, invece, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare in quella sede e potra', se mai, rivalersi, nei limiti consentiti, nei confronti del responsabile civile in via di regresso, ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla sentenza di condanna. Le caratteristiche differenziali ora evidenziate valgono pure ad escludere che la mancata possibilita' di citazione del responsabile civile da parte dell'imputato assuma una portata lesiva del suo diritto di difesa, poiche', non avendo l'imputato pretese da far valere in sede di giudizio penale nei confronti del responsabile civile, non e' ipotizzabile una limitazione del diritto stesso in relazione alla preclusione censurata. S. 55/1971, 99/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte