Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43111  43112  43114  43115  43116  43117  43118  43119  43120  43121  43124  43125


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censura di legge regionale in sede di giudizio di parifica, ritenuta contraria ai principi di equilibrio del bilancio - Rilevanza delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza. Il rimettente argomenta che la legge regionale impugnata gli imporrebbe di validare il risultato di amministrazione, compresa la spesa sottesa ai capitoli oggetto della parifica autorizzata in violazione della competenza legislativa statale e priva di una valida copertura finanziaria, con conseguente incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  14/12/1982  n. 58  art. 1  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  30/04/2015  n. 2  art. 15  co. 3

legge della Regione Emilia Romagna  29/07/2016  n. 13  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte