Sentenza 39/1982 (ECLI:IT:COST:1982:39)
Massima numero 12135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 39/82. PARTE CIVILE - ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE - PRINCIPIO DI ACCESSORIETA' - DIVIETO PER IL GIUDICE PENALE, IN CASO DI ASSOLUZIONE, DI DECIDERE SULL'AZIONE CIVILE PROPOSTA DAL DANNEGGIATO COSTITUITOSI PARTE CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA.
SENT. 39/82. PARTE CIVILE - ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE - PRINCIPIO DI ACCESSORIETA' - DIVIETO PER IL GIUDICE PENALE, IN CASO DI ASSOLUZIONE, DI DECIDERE SULL'AZIONE CIVILE PROPOSTA DAL DANNEGGIATO COSTITUITOSI PARTE CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA.
Testo
Poiche' l'azione civile si inserisce nel processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche modo, subordinata (il che ne limita, non irrazionalmente, l'autonomia rispetto all'azione penale che si sia esaurita con il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato), deve escludersi che possa considerarsi leso il principio di eguaglianza - che richiede al legislatore di emanare norme differenziate rispetto a situazioni ragionevolmente ritenute diverse - nella previsione della impossibilita' per il giudice penale di decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza di non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa. La diversita' della situazioni della parte lesa costituita parte civile nel processo penale e della parte lesa che proceda autonomamente alla tutela delle proprie pretese in sede civile, rende evidente che non puo' configurarsi neppure una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., da ritenersi osservato nel caso in cui le modalita' di esercizio del diritto sono regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza incidere o menomare l'esistenza del diritto stesso allorche' ne vengano assicurati lo scopo e le funzioni perseguiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 489 c.p.p., nella parte in cui escludono che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa). - S. 1/1970; 40/1974.
Poiche' l'azione civile si inserisce nel processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche modo, subordinata (il che ne limita, non irrazionalmente, l'autonomia rispetto all'azione penale che si sia esaurita con il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato), deve escludersi che possa considerarsi leso il principio di eguaglianza - che richiede al legislatore di emanare norme differenziate rispetto a situazioni ragionevolmente ritenute diverse - nella previsione della impossibilita' per il giudice penale di decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza di non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa. La diversita' della situazioni della parte lesa costituita parte civile nel processo penale e della parte lesa che proceda autonomamente alla tutela delle proprie pretese in sede civile, rende evidente che non puo' configurarsi neppure una lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., da ritenersi osservato nel caso in cui le modalita' di esercizio del diritto sono regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza incidere o menomare l'esistenza del diritto stesso allorche' ne vengano assicurati lo scopo e le funzioni perseguiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 489 c.p.p., nella parte in cui escludono che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa). - S. 1/1970; 40/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte