Sentenza 40/1982 (ECLI:IT:COST:1982:40)
Massima numero 9983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/82 B. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - COST., ART. 18 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO IN SENSO POSITIVO E NEGATIVO DELLA LIBERTA' - LIMITI - POSSIBILE INQUADRAMENTO OBBLIGATORIO ENTRO ENTI PUBBLICI DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI INTERESSATI - GIUSTIFICAZIONE IN BASE AGLI SCOPI PUBBLICISTICI DI SOLIDARIETA' PERSEGUITI DALL'ENTE.
SENT. 40/82 B. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - COST., ART. 18 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO IN SENSO POSITIVO E NEGATIVO DELLA LIBERTA' - LIMITI - POSSIBILE INQUADRAMENTO OBBLIGATORIO ENTRO ENTI PUBBLICI DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI INTERESSATI - GIUSTIFICAZIONE IN BASE AGLI SCOPI PUBBLICISTICI DI SOLIDARIETA' PERSEGUITI DALL'ENTE.
Testo
Il diritto di liberta` di associazione e` garantito dall'art. 18 Cost. nel suo duplice aspetto, positivo e negativo, ma incontra dei limiti per quanto attiene al rifiuto di soggiacere al vincolo associativo, essenso consentito imporre l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati, per meglio assicurare l'attuazione delle finalita` schiettamente pubblicistiche degli enti medesimi (e purche` non siano altrimenti offesi liberta`, diritti e principi costituzionalmente garantiti diversi dalla liberta` negativa di associarsi). Nella specie, lo status connesso con l'iscrizione all'Istituto G. Kirner non spoglia il singolo della liberta` di associazione, essendo configurato in ragione degli scopi pubblicistici di solidarieta` essenzialmente perseguiti dall'ente. Ne` l'applicazione al terreno assistenziale del principio costituzionale di solidarieta` (emergente dagli artt. 2 e 4 Cost.) era preclusa al legislatore.
Il diritto di liberta` di associazione e` garantito dall'art. 18 Cost. nel suo duplice aspetto, positivo e negativo, ma incontra dei limiti per quanto attiene al rifiuto di soggiacere al vincolo associativo, essenso consentito imporre l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati, per meglio assicurare l'attuazione delle finalita` schiettamente pubblicistiche degli enti medesimi (e purche` non siano altrimenti offesi liberta`, diritti e principi costituzionalmente garantiti diversi dalla liberta` negativa di associarsi). Nella specie, lo status connesso con l'iscrizione all'Istituto G. Kirner non spoglia il singolo della liberta` di associazione, essendo configurato in ragione degli scopi pubblicistici di solidarieta` essenzialmente perseguiti dall'ente. Ne` l'applicazione al terreno assistenziale del principio costituzionale di solidarieta` (emergente dagli artt. 2 e 4 Cost.) era preclusa al legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte