Sentenza 41/1982 (ECLI:IT:COST:1982:41)
Massima numero 9985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10095
Titolo
SENT. 41/82. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TOSCANA - LAVORO - OPERE DI BONIFICA IDRAULICO-FORESTALI ETC. - ASSUNZIONE DI MANODOPERA - LEGGE REGIONALE CHE STABILISCE IL REGIME PREVIDENZIALE DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' LAVORATIVE, RICHIAMANDO LE NORME POSTE AL RIGUARDO DALLO STATO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLA RELATIVA TUTELA PREVIDENZIALE IN AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - RINVIO A FONTE NORMATIVA STATALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CHE LA STESSA REGIONE, CON AUTONOMO CRITERIO DI QUALIFICAZIONE, CLASSIFICA COME RIENTRANTI IN UN CERTO TIPO DI ATTIVITA' - ECCESSO DALLA COMPETENZA REGIONALE.
SENT. 41/82. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TOSCANA - LAVORO - OPERE DI BONIFICA IDRAULICO-FORESTALI ETC. - ASSUNZIONE DI MANODOPERA - LEGGE REGIONALE CHE STABILISCE IL REGIME PREVIDENZIALE DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' LAVORATIVE, RICHIAMANDO LE NORME POSTE AL RIGUARDO DALLO STATO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLA RELATIVA TUTELA PREVIDENZIALE IN AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - RINVIO A FONTE NORMATIVA STATALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CHE LA STESSA REGIONE, CON AUTONOMO CRITERIO DI QUALIFICAZIONE, CLASSIFICA COME RIENTRANTI IN UN CERTO TIPO DI ATTIVITA' - ECCESSO DALLA COMPETENZA REGIONALE.
Testo
La disposizione regionale che, nel prevedere l'assunzione di mano d'opera con contratto di diritto privato in uno specifico settore delle proprie attribuzioni, predetermina il relativo regime previdenziale richiamando le fonti normative statali concernenti i lavoratori agricoli, contrasta con l'art. 117 Cost. perche` cosi` stabilendo, individua nella legislazione dello Stato (vigente o futura) il regime normativo in base ad una scelta fissata imperativamente dalla legge regionale. Operando l'assimilazione delle attivita` in questione a quelle agricole, tale legge, infatti, configura un autonomo criterio di qualificazione delle medesime e le sottopone ad un determinato trattamento previdenziale, che viene quindi a dipendere dalla statuizione della legge regionale e non da una operazione ermeneutica affidata all'interprete. Tale qualificazione, a prescindere dalla sua esattezza alla stregua della legislazione nazionale, interferisce nella materia previdenziale - sottratta al legislatore regionale - e non puo` ricondursi all'ambito della potesta` legislativa in materia di agricoltura e foreste. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. unico della l. Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 limitatamente alle parole "in agricoltura").
La disposizione regionale che, nel prevedere l'assunzione di mano d'opera con contratto di diritto privato in uno specifico settore delle proprie attribuzioni, predetermina il relativo regime previdenziale richiamando le fonti normative statali concernenti i lavoratori agricoli, contrasta con l'art. 117 Cost. perche` cosi` stabilendo, individua nella legislazione dello Stato (vigente o futura) il regime normativo in base ad una scelta fissata imperativamente dalla legge regionale. Operando l'assimilazione delle attivita` in questione a quelle agricole, tale legge, infatti, configura un autonomo criterio di qualificazione delle medesime e le sottopone ad un determinato trattamento previdenziale, che viene quindi a dipendere dalla statuizione della legge regionale e non da una operazione ermeneutica affidata all'interprete. Tale qualificazione, a prescindere dalla sua esattezza alla stregua della legislazione nazionale, interferisce nella materia previdenziale - sottratta al legislatore regionale - e non puo` ricondursi all'ambito della potesta` legislativa in materia di agricoltura e foreste. (Illegittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. unico della l. Regione Toscana 2 settembre 1974, n. 55 limitatamente alle parole "in agricoltura").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte