Sentenza 41/1982 (ECLI:IT:COST:1982:41)
Massima numero 10095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9985
Titolo
SENT. 41/82. PREVIDENZA - DETERMINAZIONE DEL SETTORE DI ATTIVITA'- REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TOSCANA - AGRICOLTURA E FORESTE - ASSUNZIONE DI LAVORATORI PER ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA FORESTALI - INQUADRAMENTO DEGLI ASSUNTI FRA I LAVORATORI AGRICOLI AI FINI DI APPLICABILITA' PER RELATIONEM DELLA NORMATIVA PREVIDENZIALE STATALE - INDIPENDENZA DI TALE INQUADRAMENTO DAI CRITERI RISULTANTI DALLA NORMATIVA STATALE - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 41/82. PREVIDENZA - DETERMINAZIONE DEL SETTORE DI ATTIVITA'- REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TOSCANA - AGRICOLTURA E FORESTE - ASSUNZIONE DI LAVORATORI PER ESECUZIONE DI OPERE DI BONIFICA FORESTALI - INQUADRAMENTO DEGLI ASSUNTI FRA I LAVORATORI AGRICOLI AI FINI DI APPLICABILITA' PER RELATIONEM DELLA NORMATIVA PREVIDENZIALE STATALE - INDIPENDENZA DI TALE INQUADRAMENTO DAI CRITERI RISULTANTI DALLA NORMATIVA STATALE - ILLEGITTIMITA'.
Testo
L' art. unico della l. r. Toscana n. 55 del 1974, disponendo che, in via transitoria gli amministratori incaricati della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e gli ispettori dipartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta di opere di bonifica idraulico-forestali, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento, delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti collettivi di categoria, viola l'art. 117 Cost., nelle parti in cui richiama la normativa statale concernente il solo settore agricolo, in quanto, in tal modo, configura un autonomo criterio di qualificazione dell'attivita' considerata, che doveva, invece, essere lasciato, senza residui, nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale dello Stato.
L' art. unico della l. r. Toscana n. 55 del 1974, disponendo che, in via transitoria gli amministratori incaricati della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e gli ispettori dipartimentali e distrettuali delle foreste possono impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta di opere di bonifica idraulico-forestali, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento, delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti collettivi di categoria, viola l'art. 117 Cost., nelle parti in cui richiama la normativa statale concernente il solo settore agricolo, in quanto, in tal modo, configura un autonomo criterio di qualificazione dell'attivita' considerata, che doveva, invece, essere lasciato, senza residui, nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte