Sentenza 42/1982 (ECLI:IT:COST:1982:42)
Massima numero 10096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  22/01/1982;  Decisione del  22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/82. PREVIDENZA - LAVORATORI AGRICOLI - REINSERIMENTO DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - LIMITAZIONE AI SOLI LAVORATORI NON ANCORA PENSIONATI (CON ATTRIBUZIONE AI PENSIONATI DI UN SEMPLICE SUPPLEMENTO) - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 32 della legge di delega n. 153 del 1969, il quale imponeva di emanare norme che consentissero il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, mediante l'utilizzazione dei contributi accreditati nella gestione speciale, pur non distinguendo espressamente fra lavoratori pensionati e non, va interpretato nel senso che la facolta' di conseguire la pensione a carico della suddetta assicurazione doveva essere attribuita dal legislatore delegato soltanto a coloro che essendo ancora in attivita' non fossero titolari di pensione a carico della gestione speciale, sicche' va escluso qualsiasi vizio di eccesso di delega nell'art. 7 del d.P.R. n. 1434 del 1970, che coerentemente con la norma delegante ha concesso ai pensionati di tale gestione soltanto un supplemento di pensione escludendone la menzionata facolta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte