Sentenza 43/1982 (ECLI:IT:COST:1982:43)
Massima numero 11657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  22/01/1982;  Decisione del  22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11658


Titolo
SENT. 43/82 A. CORTE COSTITUZIONALE - REFERENDUM ABROGATIVO - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - TIPICITA' ED AUTONOMIA RISPETTO AD ALTRI GIUDIZI RISERVATI ALLA CORTE - REFERENDUM REGIONALI - LEGGI REGIONALI DEL T.A.A. E DELLA SARDEGNA - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEMANDATO AD ORGANO GIUDIZIARIO - RANGO COSTITUZIONALE DELLE NORME DI RAFFRONTO - PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Il giudizio sull'ammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo demandato alla Corte costituzionale si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi, ed in particolare dei giudizi sulla legittimita` costituzionale delle leggi, e la relativa competenza sta fuori dal nucleo originario delle attribuzioni demandate alla Corte dall'art. 134 Cost.. La previsione, contenuta nelle leggi regionali del Trentino-Alto Adige e della Sardegna, di un sindacato sull'ammissibilita` della richiesta di referendum regionale demandata ad un organo del potere giudiziario costituito in ufficio per il referendum non viola la riserva alla Corte costituzionale della giurisdizione costituzionale. - cfr. S.n. 125/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte