Sentenza 43/1982 (ECLI:IT:COST:1982:43)
Massima numero 11658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11657
Titolo
SENT. 43/82 B. REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI - LEGGI REGIONALI - ATTRIBUZIONE DI CONTROLLO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA AD ORGANI GIUDIZIARI COSTITUITI IN UFFICIO PER IL REFERENDUM - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 43/82 B. REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI - LEGGI REGIONALI - ATTRIBUZIONE DI CONTROLLO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA AD ORGANI GIUDIZIARI COSTITUITI IN UFFICIO PER IL REFERENDUM - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ILLEGITTIMITA'.
Testo
L'attribuzione, disposta da leggi regionali, del controllo sull'ammissibilita` di richieste di referendum regionali ad organi del potere giudiziario, costituiti in Ufficio per il referendum, viola la riserva di legge statale, stabilita dall'art. 108 Cost., in tema di ordinamento e di organi giudiziari. Cio` in quanto l'attribuzione ad organi giudiziari, ad opera di leggi regionali, di competenze radicalmente nuove e diverse da quelle ad essi spettanti in base all'ordinamento giudiziario, finisce per ampliare e regolare attribuzioni della magistratura, realizzando una interferenza in un ambito la cui disciplina e` riservata alla legge statale. Pertanto sono incostituzionali, per contrasto con l'art. 108 Cost., gli artt. 6, l.reg. Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e 7 l. reg. T.A.A. 24 giugno 1957, n. 11, e 22 della citata l. reg. T.A.A. n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.
L'attribuzione, disposta da leggi regionali, del controllo sull'ammissibilita` di richieste di referendum regionali ad organi del potere giudiziario, costituiti in Ufficio per il referendum, viola la riserva di legge statale, stabilita dall'art. 108 Cost., in tema di ordinamento e di organi giudiziari. Cio` in quanto l'attribuzione ad organi giudiziari, ad opera di leggi regionali, di competenze radicalmente nuove e diverse da quelle ad essi spettanti in base all'ordinamento giudiziario, finisce per ampliare e regolare attribuzioni della magistratura, realizzando una interferenza in un ambito la cui disciplina e` riservata alla legge statale. Pertanto sono incostituzionali, per contrasto con l'art. 108 Cost., gli artt. 6, l.reg. Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e 7 l. reg. T.A.A. 24 giugno 1957, n. 11, e 22 della citata l. reg. T.A.A. n. 11 del 1957, nella parte in cui estende ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte