Giudice rimettente - Corte dei conti in sede di parificazione - Carattere incidentale del giudizio di parificazione.
I caratteri del procedimento di parificazione quale giudizio di legittimità del rendiconto dello Stato - quali l'applicazione di parametri normativi, la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte e la garanzia del pieno contraddittorio - corrispondono alle condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, rendendo il procedimento in esame ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 146 del 2019, n. 196 del 2018, n. 101 del 2018, n. 89 del 2017 e n. 226 del 1976).
Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018; ordinanza n. 181 del 2020).