Ordinanza 46/1982 (ECLI:IT:COST:1982:46)
Massima numero 14530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/01/1982; Decisione del
22/01/1982
Deposito del 16/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 46/82. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DONNA CONSENZIENTE - FATTI COMMESSI PRIMA DELLA VIGENZA DELLA L. N. 194/1978 - INADEGUATA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 46/82. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DONNA CONSENZIENTE - FATTI COMMESSI PRIMA DELLA VIGENZA DELLA L. N. 194/1978 - INADEGUATA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 22, terzo comma, l. 22 maggio 1978, n. 194, nella parte in cui prevede la non punibilita' di chiunque abbia commesso il reato di aborto su donna consenziente prima dell'entrata in vigore di detta normativa, se il giudice accerti l'esistenza delle condizioni previste dagli artt. 4 e 6 legge citata, a differenza di quanto, invece, previsto per i fatti successivi alla vigenza della l. n. 194/1978, per i quali non e' richiesto analogo accertamento purche' risultino espletate le modalita' procedurali prescritte in quanto il giudice a quo non ha adeguatamente motivato in punto di rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 22, terzo comma, l. 22 maggio 1978, n. 194, nella parte in cui prevede la non punibilita' di chiunque abbia commesso il reato di aborto su donna consenziente prima dell'entrata in vigore di detta normativa, se il giudice accerti l'esistenza delle condizioni previste dagli artt. 4 e 6 legge citata, a differenza di quanto, invece, previsto per i fatti successivi alla vigenza della l. n. 194/1978, per i quali non e' richiesto analogo accertamento purche' risultino espletate le modalita' procedurali prescritte in quanto il giudice a quo non ha adeguatamente motivato in punto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte