Sentenza 50/1982 (ECLI:IT:COST:1982:50)
Massima numero 9613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/02/1982;  Decisione del  12/02/1982
Deposito del 03/03/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9612  9614


Titolo
SENT. 50/82 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SICILIA - MINIERE - VINCOLO PERTINENZIALE - CESSAZIONE PER VOLONTA' DEL PROPRIETARIO DELLA COSA ACCESSORIA - PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE.

Testo
In ordine alle miniere non sussiste un principio generale dell'ordinamento giuridico in base al quale la facolta` di far cessare il vincolo pertinenziale sarebbe riservata al proprietario della cosa accessoria, in quanto, ai sensi dell'art. 818 c.c., la cosa accessoria rimane assorbita nelle vicende giuridiche della cosa principale (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge della Regione siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, nella parte in cui non prevede, in caso di decadenza delle concessioni di una miniera, che il concessionario decaduto possa rilevare la pertinenza mineraria, sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Tribunale di Palermo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte