Sentenza 50/1982 (ECLI:IT:COST:1982:50)
Massima numero 9614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/02/1982;  Decisione del  12/02/1982
Deposito del 03/03/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9612  9613


Titolo
SENT. 50/82 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SICILIA - MINIERE - DECADENZA DEL CONCESSIONARIO - REGIME DELLE PERTINENZE - ABLAZIONE DI TIPO SANZIONATORIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - QUESTIONE NON FONDATA.

Testo
L'art. 42, terzo comma, della Costituzione, che garantisce l'indennizzo in caso di espropriazione, non si applica nel caso in cui la perdita del diritto di proprieta` e` prevista quale sanzione per il comportamento colpevole del titolare del diritto medesimo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge della Regione siciliana 1 ottobre 1954, n. 54, nella parte in cui non prevede la possibilita` che, in caso di decadenza del concessionario di una miniera, le pertinenze separabili senza danno siano asportate dal concessionario medesimo, ovvero il diritto di quest'ultimo all'indennizzo, sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., dal Tribunale di Palermo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte