Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme rilevanti ai fini del giudizio di parificazione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme rilevanti ai fini del giudizio di parificazione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea identificazione delle norme da applicare nel giudizio a quo. Il rimettente non è incorso in alcun errore nell'individuare le norme rilevanti ai fini del giudizio di parificazione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea identificazione delle norme da applicare nel giudizio a quo. Il rimettente non è incorso in alcun errore nell'individuare le norme rilevanti ai fini del giudizio di parificazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/12/1982
n. 58
art. 1
co.
legge della Regione Emilia Romagna
30/04/2015
n. 2
art. 15
co. 3
legge della Regione Emilia Romagna
29/07/2016
n. 13
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte