Sentenza 54/1982 (ECLI:IT:COST:1982:54)
Massima numero 9689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/02/1982; Decisione del
12/02/1982
Deposito del 03/03/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - SOGGETTO MUNITO DI PATENTE MILITARE NON CONVERTITA: ASSERITA SOTTOPONIBILITA' A SANZIONI PENALI E CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRE IPOTESI ANALOGHE DEPENALIZZATE DALLA L. N. 62 DEL 1974 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C. NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 54/82. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - SOGGETTO MUNITO DI PATENTE MILITARE NON CONVERTITA: ASSERITA SOTTOPONIBILITA' A SANZIONI PENALI E CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRE IPOTESI ANALOGHE DEPENALIZZATE DALLA L. N. 62 DEL 1974 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C. NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Alla stregua delle sostanziali innovazioni apportate al c.d.s dalla legge n. 62 del 1974, non si configura il reato di guida senza patente (comma tredicesimo del testo attualmente vigente dell'art. 80 c.d.s.) nelle ipotesi in cui il guidatore sia munito di documento scaduto, abbia superato gli esami, sia provvisto di patente estera, ricorrendo al riguardo casi di infrazioni amministrative. In tali ipotesi si da` evidente rilievo alla circostanza che, nonostante manchi il titolo abilitativo che solo la prefettura e` competente a rilasciare, il guidatore risulta comunque in possesso dei necessari requisiti, avendo superato gli esami sotto il controllo delle autorita` competenti. La stessa circostanza sussiste nell'ipotesi di colui che guidi essendo in possesso di patente militare non convertita: anche questa patente (art. 94 c.d.s.) viene infatti rilasciata a seguito del superamento di esame di idoneita` ritenuto equipollente a quello sostenuto davanti alle autorita` civili. L'ipotesi "de qua" coincide quindi perfettamente con quella prevista e sanzionata come infrazione amministrativa dal comma quindicesimo dell'art. 80 c.d.s. (guida da parte di chi abbia gia` superato gli esami di abilitazione) e non puo` quindi neanche in essa configurarsi il reato di guida senza patente. La suddetta interpretazione della normativa "de qua" rende infondate le questioni di l.c. sollevate in riferimento a una pretesa disparita` di trattamento della guida con patente militare non convertita (in cui si sarebbe dovuto configurare un reato) rispetto alle ipotesi depenalizzate a seguito delle suindicate modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 1974 (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 80, co. tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo; 83, co. quinto, e 94 cod. strada sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).
Alla stregua delle sostanziali innovazioni apportate al c.d.s dalla legge n. 62 del 1974, non si configura il reato di guida senza patente (comma tredicesimo del testo attualmente vigente dell'art. 80 c.d.s.) nelle ipotesi in cui il guidatore sia munito di documento scaduto, abbia superato gli esami, sia provvisto di patente estera, ricorrendo al riguardo casi di infrazioni amministrative. In tali ipotesi si da` evidente rilievo alla circostanza che, nonostante manchi il titolo abilitativo che solo la prefettura e` competente a rilasciare, il guidatore risulta comunque in possesso dei necessari requisiti, avendo superato gli esami sotto il controllo delle autorita` competenti. La stessa circostanza sussiste nell'ipotesi di colui che guidi essendo in possesso di patente militare non convertita: anche questa patente (art. 94 c.d.s.) viene infatti rilasciata a seguito del superamento di esame di idoneita` ritenuto equipollente a quello sostenuto davanti alle autorita` civili. L'ipotesi "de qua" coincide quindi perfettamente con quella prevista e sanzionata come infrazione amministrativa dal comma quindicesimo dell'art. 80 c.d.s. (guida da parte di chi abbia gia` superato gli esami di abilitazione) e non puo` quindi neanche in essa configurarsi il reato di guida senza patente. La suddetta interpretazione della normativa "de qua" rende infondate le questioni di l.c. sollevate in riferimento a una pretesa disparita` di trattamento della guida con patente militare non convertita (in cui si sarebbe dovuto configurare un reato) rispetto alle ipotesi depenalizzate a seguito delle suindicate modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 1974 (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 80, co. tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo; 83, co. quinto, e 94 cod. strada sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte