Sentenza 57/1982 (ECLI:IT:COST:1982:57)
Massima numero 9320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
12/03/1982; Decisione del
12/03/1982
Deposito del 25/03/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 57/82. TRIBUTI IN GENERE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONE TRIBUTARIA CONTRALE - RICORSI - PROPONIBILITA' ANCHE PER LE QUESTIONI DI FATTO - NOZIONE - ECCESSO DI DELEGA - NON SUSSISTE.
SENT. 57/82. TRIBUTI IN GENERE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONE TRIBUTARIA CONTRALE - RICORSI - PROPONIBILITA' ANCHE PER LE QUESTIONI DI FATTO - NOZIONE - ECCESSO DI DELEGA - NON SUSSISTE.
Testo
La formula "per soli motivi di legittimita`" usata a proposito della competenza della Commissione Tributaria Centrale, dall'art. 10, secondo comma, n. 14 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 e` tradizionalmente propria del processo amministrativo, nel quale, secondo un orientamento generalmente accolto, il giudice, anche quando e` investito del solo sindacato di legittimita` dell'atto amministrativo, ha il potere sia di conoscere le questioni di fatto la cui risoluzione e` necessaria per verificare l'esistenza dei vizi dell'atto impugnato, sia di ricostruire la realta` materiale presupposta dall'atto amministrativo o sulla quale quest'ultimo deve esplicare i suoi effetti in quanto l'erronea supposizione o conoscenza di detta realta` da parte dell'amministrazione puo` stare alla base dei vizi di legittimita` dell'atto (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. per eccesso di delega dell'art. 26 d.P.R. 26.10.1972 n. 636, secondo il quale il ricorso e` proponibile oltre che per violazione di legge, anche per questioni di fatto escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie).
La formula "per soli motivi di legittimita`" usata a proposito della competenza della Commissione Tributaria Centrale, dall'art. 10, secondo comma, n. 14 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 e` tradizionalmente propria del processo amministrativo, nel quale, secondo un orientamento generalmente accolto, il giudice, anche quando e` investito del solo sindacato di legittimita` dell'atto amministrativo, ha il potere sia di conoscere le questioni di fatto la cui risoluzione e` necessaria per verificare l'esistenza dei vizi dell'atto impugnato, sia di ricostruire la realta` materiale presupposta dall'atto amministrativo o sulla quale quest'ultimo deve esplicare i suoi effetti in quanto l'erronea supposizione o conoscenza di detta realta` da parte dell'amministrazione puo` stare alla base dei vizi di legittimita` dell'atto (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. per eccesso di delega dell'art. 26 d.P.R. 26.10.1972 n. 636, secondo il quale il ricorso e` proponibile oltre che per violazione di legge, anche per questioni di fatto escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte