Sentenza 58/1982 (ECLI:IT:COST:1982:58)
Massima numero 11355
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/03/1982; Decisione del
12/03/1982
Deposito del 25/03/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 58/82. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - DEPUTATO - SOSPENSIONE CAUTELARE - INCOMPETENZA DELLO STATO GIA' AFFERMATA IN PRECEDENTE DECISIONE - CONFERMA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO.
SENT. 58/82. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - DEPUTATO - SOSPENSIONE CAUTELARE - INCOMPETENZA DELLO STATO GIA' AFFERMATA IN PRECEDENTE DECISIONE - CONFERMA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO.
Testo
Per le ragioni sviluppate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/1981, va escluso, anche alla luce della sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, il potere degli organi giurisdizionali di disporre, ai sensi degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p., la sospensione cautelare dal loro ufficio dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. (Non spettanza agli organi giurisdizionali dello Stato della facolta` di sospendere provvisoriamente dal loro ufficio, ai sensi degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p., nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana; conseguente annullamento dell'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981). - Cfr. S.n. 83/1981.
Per le ragioni sviluppate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/1981, va escluso, anche alla luce della sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, il potere degli organi giurisdizionali di disporre, ai sensi degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p., la sospensione cautelare dal loro ufficio dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. (Non spettanza agli organi giurisdizionali dello Stato della facolta` di sospendere provvisoriamente dal loro ufficio, ai sensi degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p., nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana; conseguente annullamento dell'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981). - Cfr. S.n. 83/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte