Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione - Omessa evocazione di parametri finanziari e difetto di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per omessa evocazione di parametri finanziari e difetto di argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 1 della legge reg. Emilia- Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della legge reg. Emilia- Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia- Romagna n. 13 del 2016. Il rimettente non ha espressamente evocato parametri finanziari, né ha fornito alcun argomento che dimostri in che modo dalla pretesa violazione dei citati precetti costituzionali possa farsi derivare la lesione degli equilibri finanziari della Regione.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno legittimazione a sollevare, in sede di parificazione dei rendiconti, questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari solo se evocati in correlazione funzionale con questi ultimi, quindi nelle circostanze in cui la loro violazione sia tale da determinare l'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018; ordinanza n. 181 del 2020).