Ordinanza 60/1982 (ECLI:IT:COST:1982:60)
Massima numero 12758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/03/1982;  Decisione del  12/03/1982
Deposito del 25/03/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 60/82. MISURE DI SICUREZZA COD. PEN. ART. 212 - CASI DI SOSPENSIONE O DI TRASFORMAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - - NECESSITA' DI UN COORDINAMENTO CON L'ART. 11 LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA') - OMESSO ACCERTAMENTO IN PROPOSITO NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
L'art. 212, comma primo, cod. pen. non puo' essere avulso nel sindacato di conformita' agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta') il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti penitenziari prevede che "... i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi di cura... ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti". Cio' per l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si appalesa necessaria solo quando la menomazione fisica non richiede cure o accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori dall'istituto in cui il soggetto e' internato, ma altre alternative non esprime all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico dal luogo di internamento non gia' quando cure o accertamenti diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civili o in altri luoghi di cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viena attuata. Pertanto, nella specie, essendosi il giudice a quo limitato nell'ordinanza di rimessione a porre l'alternativa ("quando l'effettuazione di tali interventi non e' attuabile mello stato di detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della guarigione"), omettendo di motivare sulla necessita' della sospensione della misura di sicurezza detentiva, tenendo conto della citata disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 354/1975, gli atti vanno ad esso restituiti perche' provveda a tale adempimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte