Ordinanza 61/1982 (ECLI:IT:COST:1982:61)
Massima numero 14534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/03/1982;  Decisione del  12/03/1982
Deposito del 25/03/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 61/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - RICORSO PER IL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENPAS DI UNA DATA PERCENTUALE DI DETTA INDENNITA' - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DELLA NORMATIVA INVOCATA - DIFETTO DI RILEVANZA PER OMESSO ESAME DI ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA' (O DI INAMMISSIBILITA') DELLA DOMANDA DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 3 e 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per non avere detto giudice preso in esame l'eccezione di improponibilita' (o di inammissibilita') della domanda di merito (avente ad oggetto il pagamento da parte dell'ENPAS della differenza del 20% dell'indennita' di buonuscita), basata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi nell'interesse dell'ente convenuto, sugli artt. 25 e 28 dello stesso d.P.R. nonche' sulla sopravvenuta legge 20 marzo 1980, n. 75.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte