Ordinanza 62/1982 (ECLI:IT:COST:1982:62)
Massima numero 16131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/03/1982;  Decisione del  12/03/1982
Deposito del 25/03/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  16132  16133  16134


Titolo
ORD. 62/82 A. IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INDENNITA' DI BUONUSCITA - GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75 - PREVISTA ESTINZIONE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI - PROSPETTATA DIVERSITA' DEI PRESUPPOSTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI PER L'ISTITUTO DELL'ESTINZIONE NEL CODICE CIVILE DI RITO - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Testo
Il collegamento dell'estinzione all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito rientra nella razionale discrezionalita' del legislatore per poco si ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente la trasmigrazione del giudizio avanti al giudice competente o munito di giurisdizione, le quante volte fornito di giurisdizione sia non il giudice ordinario ma il giudice speciale, (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 secondo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese fra le parti concernenti controversie in materia di indennita' di buonuscita del personale dello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte