Sentenza 64/1982 (ECLI:IT:COST:1982:64)
Massima numero 10033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  26/03/1982;  Decisione del  26/03/1982
Deposito del 01/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10034


Titolo
SENT. 64/82 A. FAMIGLIA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' (AZIONE DI) - TERMINI - NORMA TRANSITORIA - DIVERSITA' DEL TRATTAMENTO RISERVATO AL PADRE RISPETTO AL FIGLIO E ALLA MOGLIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Mentre per la madre e per il figlio il termine (di sei mesi) per l'azione di disconoscimento, anteriormente non consentita, decorre dall'entrata in vigore della legge, ed e` quindi sempre utilizzabile, per il padre la decorrenza del termine (annuale) e` agganciata al momento della nascita o al giorno del suo ritorno alla residenza familiare se ne era lontano o, infine, al giorno in cui egli provi di averne successivamente avuto notizia: quindi, puo` non risultare utilizzabile ogni volta che la nascita, o la sua conoscenza, si sia verificata piu` di un anno prima dell'entrata in vigore della legge, quando egli non poteva proporre l'azione di disconoscimento, perche` non era ammessa nel caso di adulterio non accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita. Tale disuguale trattamento in una disposizione transitoria appare privo di razionalita`, stante l'eguale fondamento della concessione di un termine conseguente all'entrata in vigore della legge che accorda l'esercizio dell'azione prima non consentita, quanto ai figli nati anteriormente alla detta entrata in vigore. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternita` sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte