Sentenza 64/1982 (ECLI:IT:COST:1982:64)
Massima numero 10034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
26/03/1982; Decisione del
26/03/1982
Deposito del 01/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10033
Titolo
SENT. 64/82 B. FAMIGLIA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' (AZIONE DI) - TERMINI PER IL PADRE - DECORRENZA DALLA CONOSCENZA DELLA NASCITA DEL FIGLIO (E NON DA QUELLA DEI FATTI RILEVANTI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - NELLA SPECIE, ADULTERIO -, COSI' COME DISPOSTO PER IL FIGLIO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA DEL PADRE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 64/82 B. FAMIGLIA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' (AZIONE DI) - TERMINI PER IL PADRE - DECORRENZA DALLA CONOSCENZA DELLA NASCITA DEL FIGLIO (E NON DA QUELLA DEI FATTI RILEVANTI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - NELLA SPECIE, ADULTERIO -, COSI' COME DISPOSTO PER IL FIGLIO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA DEL PADRE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La riforma del diritto di famiglia ha indubbiamente spostato l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, ma lasciando ancorato il termine di decadenza dell'azione di disconoscimento del padre, pur elevato ad un anno, alla conoscenza della nascita (e non dei fatti rilevanti per la proposizione dell'azione), cioe` ad un evento di meno aleatoria prova, il legislatore ha posto un limite al favor veritatis giustificato dai pericoli ed inconvenienti di uno sconvolgimento dei rapporti familiari protrattisi per lungo tempo. La denunciata disparita` di trattamento tra padre e figlio e` giustificata, d'altronde, dalla diversita` delle situazioni poste a raffronto: l'adulterio, infatti, si verifica al tempo del concepimento e di esso il figlio non puo` venire a conoscenza se non in tempo assai posteriore alla nascita, per cui collegare anche per lui il termine alla nascita avrebbe significato negargli per sempre l'esercizio dell'azione. Ne` e` violato il diritto di difesa, essendo tale censura strettamente collegata, nella prospettazione dei giudici a quibus, a quella relativa al principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 244 cod. civ., come modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
La riforma del diritto di famiglia ha indubbiamente spostato l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, ma lasciando ancorato il termine di decadenza dell'azione di disconoscimento del padre, pur elevato ad un anno, alla conoscenza della nascita (e non dei fatti rilevanti per la proposizione dell'azione), cioe` ad un evento di meno aleatoria prova, il legislatore ha posto un limite al favor veritatis giustificato dai pericoli ed inconvenienti di uno sconvolgimento dei rapporti familiari protrattisi per lungo tempo. La denunciata disparita` di trattamento tra padre e figlio e` giustificata, d'altronde, dalla diversita` delle situazioni poste a raffronto: l'adulterio, infatti, si verifica al tempo del concepimento e di esso il figlio non puo` venire a conoscenza se non in tempo assai posteriore alla nascita, per cui collegare anche per lui il termine alla nascita avrebbe significato negargli per sempre l'esercizio dell'azione. Ne` e` violato il diritto di difesa, essendo tale censura strettamente collegata, nella prospettazione dei giudici a quibus, a quella relativa al principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 244 cod. civ., come modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte