Sentenza 244/2020 (ECLI:IT:COST:2020:244)
Massima numero 43117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 24/11/2020; Pubblicazione in G. U. 25/11/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Denunciata violazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Omessa loro chiara individuazione - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Integrazione regionale del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti regionali - Iscrizione delle relative somme nel rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2018 - Successiva abrogazione, fatti salvi i dipendenti con almeno un anno di anzianità di servizio presso la Regione al momento dell'abrogazione - Denunciata violazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Omessa loro chiara individuazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016. Nell'ordinanza di rimessione non sono chiaramente individuati i principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero violati.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016. Nell'ordinanza di rimessione non sono chiaramente individuati i principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero violati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
14/12/1982
n. 58
art. 1
co.
legge della Regione Emilia Romagna
30/04/2015
n. 2
art. 15
co. 3
legge della Regione Emilia Romagna
29/07/2016
n. 13
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte