Sentenza 65/1982 (ECLI:IT:COST:1982:65)
Massima numero 11453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  26/03/1982;  Decisione del  26/03/1982
Deposito del 01/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11452


Titolo
SENT. 65/82 B. REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA - CAMERE DI COMMERCIO - MANCATA ATTRIBUZIONE DI POTESTA' LEGISLATIVA - NON RILEVA - ENTI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI AI POTERI DI SUPREMAZIA REGIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
La materia "ordinamento delle Camere di Commercio", pur non essendo espressamente prevista dall'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia-Giulia, rientra nelle competenze della Regione, essendo le Camere "enti pubblici locali" assoggettati ai poteri regionali di supremazia, almeno alla stregua della disciplina legislativa attualmente in vigore (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Friuli Venezia-Giulia riapprovata il 28 settembre 1976, sollevata in riferimento all'art.4 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia-Giulia). - cfr. S.n.62 e 178 del 1973 - cfr. S. n. 70 del 1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte