Ordinanza 67/1982 (ECLI:IT:COST:1982:67)
Massima numero 14535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
26/03/1982; Decisione del
26/03/1982
Deposito del 01/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 67/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - DISCIPLINA LEGISLATIVA A TUTELA DI DETTO LAVORO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI STATALI - IUS SUPERVENIENS - INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA APPLICABILE NELLA SPECIE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 67/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - DISCIPLINA LEGISLATIVA A TUTELA DI DETTO LAVORO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI STATALI - IUS SUPERVENIENS - INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA APPLICABILE NELLA SPECIE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (contenente "nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), sollevata deducendosi l'illegittimita' del procedimento formativo di detta legge, per effetto della non corrispondenza fra il testo dell'art. 1, primo comma, quale era stato approvato dalla Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e promulgato dal Presidente della Repubblica), postoche': nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare la citata disposizione per stabilire se il caso in esame vada assoggettato all'apposita disciplina del lavoro a domicilio (per cui l'impugnativa si appalesa con certezza rilevante - alla data dell'ordinanza di rimessione - limitatamente a questa sola parte del detto atto legislativo); nel corso del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 18 dicembre 1978, n. 858, l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"); di conseguenza, si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (contenente "nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), sollevata deducendosi l'illegittimita' del procedimento formativo di detta legge, per effetto della non corrispondenza fra il testo dell'art. 1, primo comma, quale era stato approvato dalla Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e promulgato dal Presidente della Repubblica), postoche': nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare la citata disposizione per stabilire se il caso in esame vada assoggettato all'apposita disciplina del lavoro a domicilio (per cui l'impugnativa si appalesa con certezza rilevante - alla data dell'ordinanza di rimessione - limitatamente a questa sola parte del detto atto legislativo); nel corso del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 18 dicembre 1978, n. 858, l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"); di conseguenza, si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Altri parametri e norme interposte