Ordinanza 68/1982 (ECLI:IT:COST:1982:68)
Massima numero 14536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
26/03/1982; Decisione del
26/03/1982
Deposito del 01/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 68/82. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM) - DISCIPLINA NORMATIVA - CONSENTE CHE SIA TASSATO ANCHE L'INCREMENTO DI VALORE DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A SVALUTAZIONE MONETARIA - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - SUCCESSIVA MODIFICA LEGISLATIVA CON DISPOSIZIONI APPLICABILI ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI E NON ANCORA DEFINITI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 68/82. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM) - DISCIPLINA NORMATIVA - CONSENTE CHE SIA TASSATO ANCHE L'INCREMENTO DI VALORE DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A SVALUTAZIONE MONETARIA - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - SUCCESSIVA MODIFICA LEGISLATIVA CON DISPOSIZIONI APPLICABILI ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI E NON ANCORA DEFINITI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui consente che sia tassato anche l'incremento di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria", per preteso contrasto con l'art. 53, comma primo, Cost., postoche': la Corte si e' gia' pronunciata in proposito, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643/1972, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla detta decisione la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 dicembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); di conseguenza, si rende necessario che la Commissione tributaria rimettente accerti se, ed in quale misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. n. 126/1979; O. n. 75/1982.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui consente che sia tassato anche l'incremento di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria", per preteso contrasto con l'art. 53, comma primo, Cost., postoche': la Corte si e' gia' pronunciata in proposito, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643/1972, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla detta decisione la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 dicembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); di conseguenza, si rende necessario che la Commissione tributaria rimettente accerti se, ed in quale misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. n. 126/1979; O. n. 75/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte