Sentenza 69/1982 (ECLI:IT:COST:1982:69)
Massima numero 11424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  02/04/1982;  Decisione del  02/04/1982
Deposito del 03/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 69/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - SENTENZA RESA SU CREDITI DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INAPPELLABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' irrazionale l'art. 99 ultimo comma, legge fallimentare, nella parte in cui esclude, secondo l'interpretazione della norma seguita dalla Cassazione, l'appellabilita` delle sentenze in materia fallimentare rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Infatti, detta esclusione non e` giustificata da esigenze di celerita` intrinseche alla procedura concorsuale, in quanto non colpisce tutti i crediti concorsuali. Altrettanto irrazionale e` il trattamento riservato in punto di mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado ai portatori di crediti di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatoria, a seconda che il datore di lavoro sia in bonis ovvero fallito o in liquidazione coatta amministrativa, atteso che tutti i creditori sono egualmente legittimati a partecipare alla distribuzione, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, del ricavo della liquidazione dei beni del debitore (in bonis o no). (Illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 99, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui sancisce l'inappellabilita` della sentenza resa su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte