Sentenza 70/1982 (ECLI:IT:COST:1982:70)
Massima numero 9690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  02/04/1982;  Decisione del  02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9691  9692  9693


Titolo
SENT. 70/82 A. GIUDIZI DI ACCUSA - ART. 15 L. N. 20 DEL 1962 - PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI L.C. DESUNTA DALL'ABROGAZIONE DELLA NORMA OPERATA CON L'ART. 9 DELLA LEGGE N. 170 DEL 1978 - SUSSISTE LA RILEVANZA, ATTESA L'EFFICACIA SOLO PER IL FUTURO DELLA SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE.

Testo
L'art. 15 della legge n. 20 del 1962 stabilisce che la definizione del procedimento d'accusa per causa diversa dalla dichiarazione di incompetenza da parte della Commissione inquirente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'A.G. L'art. 9 della legge n. 170 del 1978 ha abrogato la norma e pertanto non sussiste piu` tale preclusione all'azione penale. Cio` tuttavia non priva di rilevanza la questione di l.c. della norma abrogata, atteso che l'effetto abrogativo determinato dalle nuove norme sui procedimenti d'accusa non opera se non per l'avvenire. (Questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, co. primo, 90, 96, 101, 102, 104, 112 e 134 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 90

Costituzione  art. 96

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte