Sentenza 70/1982 (ECLI:IT:COST:1982:70)
Massima numero 9691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/04/1982; Decisione del
02/04/1982
Deposito del 16/04/1982; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/82 B. GIUDIZI DI ACCUSA - ART.15 L. 20 GENNAIO 1962 - PRETESA IRRILEVANZA SULLA QUESTIONE DI L.C., FONDATA SULL'ERRATO ASSUNTO CHE LA SPECIFICA PRECLUSIONE ALL'INIZIO E AL PROSEGUIMENTO DELL'AZIONE PENALE DERIVEREBBE NON DALLA NORMA SUDDETTA, MA DAL "VIGENTE ORDINAMENTO PENALE" - SUSSISTE LA RILEVANZA.
SENT. 70/82 B. GIUDIZI DI ACCUSA - ART.15 L. 20 GENNAIO 1962 - PRETESA IRRILEVANZA SULLA QUESTIONE DI L.C., FONDATA SULL'ERRATO ASSUNTO CHE LA SPECIFICA PRECLUSIONE ALL'INIZIO E AL PROSEGUIMENTO DELL'AZIONE PENALE DERIVEREBBE NON DALLA NORMA SUDDETTA, MA DAL "VIGENTE ORDINAMENTO PENALE" - SUSSISTE LA RILEVANZA.
Testo
La statuizione dell'art. 15 L. n. 20 del 1962 e` determinante per l'applicazione della specifica preclusione dell'azione penale, non potendosi condividere l'assunto della irrilevanza della questione di l.c. ad essa relativa, argomentata sul rilievo che, nei procedimenti per reati in cui abbiano concorso ministri ed altri soggetti, l'impossibilita` di perseguire questi ultimi - quando nei confronti del Ministro sia intervenuta la deliberazione di non doversi procedere - deriverebbe non dal suddetto art. 15 ma dal "vigente ordinamento penale, sostanziale e processuale". Quest'ultimo infatti non stabilisce che le preclusioni risultanti dall'art. 90 c.p.p., il quale peraltro si limita a vietare - riguardo a situazioni ben diverse dalle indagini e dalle deliberazioni della Commissione inquirente e del Parlamento in seduta comune - un secondo giudizio "per il medesimo fatto" a carico di un imputato condannato o prosciolto "con sentenza divenuta irrevocabile". Al di la` di tale espressa previsione vale invece il criterio che il giudicato penale su un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare lo stesso fatto, relativamente pero` ad altro imputato. Ove quindi venisse annullato l'art. 15 L. n. 20 del 1962, in diritto positivo non sarebbe dato rintracciare altre norme o principi generali suscettibili di impedire, nei casi riguardati dalla legge stessa, l'autonoma ricerca della verita`. (Questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20 sollevata in relazione agli artt. 3, 25, co. primo, 90, 96, 101,102, 104, 112 e 154 Cost.).
La statuizione dell'art. 15 L. n. 20 del 1962 e` determinante per l'applicazione della specifica preclusione dell'azione penale, non potendosi condividere l'assunto della irrilevanza della questione di l.c. ad essa relativa, argomentata sul rilievo che, nei procedimenti per reati in cui abbiano concorso ministri ed altri soggetti, l'impossibilita` di perseguire questi ultimi - quando nei confronti del Ministro sia intervenuta la deliberazione di non doversi procedere - deriverebbe non dal suddetto art. 15 ma dal "vigente ordinamento penale, sostanziale e processuale". Quest'ultimo infatti non stabilisce che le preclusioni risultanti dall'art. 90 c.p.p., il quale peraltro si limita a vietare - riguardo a situazioni ben diverse dalle indagini e dalle deliberazioni della Commissione inquirente e del Parlamento in seduta comune - un secondo giudizio "per il medesimo fatto" a carico di un imputato condannato o prosciolto "con sentenza divenuta irrevocabile". Al di la` di tale espressa previsione vale invece il criterio che il giudicato penale su un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare lo stesso fatto, relativamente pero` ad altro imputato. Ove quindi venisse annullato l'art. 15 L. n. 20 del 1962, in diritto positivo non sarebbe dato rintracciare altre norme o principi generali suscettibili di impedire, nei casi riguardati dalla legge stessa, l'autonoma ricerca della verita`. (Questione di l.c. dell'art. 15 L. 25 gennaio 1962 n. 20 sollevata in relazione agli artt. 3, 25, co. primo, 90, 96, 101,102, 104, 112 e 154 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 90
Costituzione
art. 96
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte